Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 9 settembre 2024 ha stabilito che per il riconoscimento del credito d’imposta della ZES unica del Mezzogiorno le imprese che hanno presentato la comunicazione del progetto di investimento lo scorso 12 giugno devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2024.
Il nuovo documento predisposto dall’impresa beneficiaria dovrà attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti agevolabili realizzati all’interno della stessa ZES unica.
La nuova comunicazione attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti deve essere presentata anche se quella inviata a partire dal 12 giugno reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della comunicazione medesima. Oltre ad approvare il modello della comunicazione e le relative istruzioni, il documento di prassi ha stabilito che, in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 113/ 2024, non potranno essere più presentate le comunicazioni integrative previste dal paragrafo 5 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, né le comunicazioni previste dall’art. 5, comma 5, del decreto interministeriale del 17 maggio 2024.
La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile (determinata sulla base del plafond di risorse disponibili e delle richieste regolarmente pervenute) sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate che dovrà essere reso noto entro il 12 dicembre 2024.
Il bonus risultante dalla comunicazione integrativa potrà essere utilizzato non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale verrà comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
Ai fini del riconoscimento del bonus l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili (fino a 100 milioni di euro per progetto d’investimento; non sono agevolabili costi il cui importo complessivo sia inferiore a 200.000 euro) dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione dei conti.
Comunicazione integrativa
È composta:
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dal frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione integrativa, l’annullamento di comunicazioni integrative precedenti e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
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dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta,
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dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva,
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dal quadro C contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia,
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al quadro D contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis,
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dal quadro E contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui all’art. 7, comma 14, del decreto 17 maggio 2024 (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR).
La trasmissione telematica della comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione integrativa verrà rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.